PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo della legge
12 marzo 1999, n. 68).

      1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n, 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui l'uno per cento costituito da soggetti sordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e l'uno per cento costituito dai soggetti portatori di handicap intellettivo, con capacità intellettiva ridotta in misura pari almeno all'80 per cento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)».

Art. 2.
(Invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.